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Statuto

STATUTO

 

Associazione Sportiva Dilettantistica

“ATLETICA CASSINO

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Articolo 1 – Costituzione

Per volontà dei soci fondatori riportati nel verbale di costituzione è costituita l'associazione sportiva dilettantistica “ATLETICA CASSINO” con l'intento di perseguire l'azione  dell'indimenticato dirigente sportivo Pietro De Feo.

Obbiettivo dell'associazione è di avvicinare i giovani all’attività sportiva con riferimento all’atletica leggera.

L'associazione libera ed autonoma è retta dal presente statuto, dalle norme del codice civile art. 36 e segg. e dalle ulteriori norme vigenti in materia.

 

Articolo 2 – Scopo sociale

L’associazione ha lo scopo di far emergere tutte le iniziative atte a sviluppare

  • la promozione dell’atletica leggera favorendone progetti volti ad assistere, incoraggiare e sostenere i giovani che intendano impegnarsi nell’attività sportiva;
  • l'istruzione e formazione di nuove realtà tecniche professionali;
  • l'organizzazione di manifestazioni sportive atte a sviluppare sul territorio la partecipazione dei giovani agli eventi agonistici;
  • la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1.089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre n. 1.409;
  • la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22;
  • esclusivo perseguimento di finalità sociali.

 

Articolo 3 – Sede

L’associazione ha sede provvisoria c/o l'abitazione del sig Pecorella Giuseppe in via Peola 4/A – 03043 Cassino (FR) 

 

Articolo 4 – Durata

L’associazione ha durata illimitata.

 

Articolo 5 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell'Associazione

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Articolo 6 – Assemblea dei soci

Alle assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, hanno diritto di intervento e di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale e che abbiano acquisito una anzianità di almeno un anno. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Ogni socio potrà rappresentare, per delega scritta, altri soci sino ad un massimo di tre.

L’Assemblea ordinaria è convocata ogni quattro anni al termine del quadriennio olimpico entro un mese dalla chiusura dell’ultimo esercizio sociale.

L’Assemblea ordinaria:

  1. ratifica i bilanci annuali, approvati dal Consiglio Direttivo;
  2. determina (su proposta del C.D. in carica) il numero dei componenti il Consiglio;
  3. nomina al termine del quadriennio olimpico: il Presidente, i consiglieri facenti parte del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
  4. delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o riservati alla sua competenza dal presente Statuto.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Per la validità delle Assemblee, ordinarie e straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza di più della metà dei Soci aventi diritto a partecipare. Trascorsa almeno un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione ai soci da inviarsi (anche via Email) almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza (che può essere diverso dalla sede dell’Associazione) e l’elenco delle materie da trattare.         
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza o impedimento, dal socio fondatore più anziano in età.

Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante nominato dall’Assemblea.

 

Articolo 7 – Soci dell’Associazione

I soci dell’associazione sono:

  • le persone fisiche che chiedono di associarsi sottoscrivendo una richiesta e impegnandosi a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • le persone giuridiche, le associazioni, gli enti privati e pubblici .

I soci godono dei diritti previsti in questo statuto e non assumono alcuna responsabilità oltre il versamento dell’importo della quota. I soci possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

L'associazione prevede la seguenti affiliazioni di soci:

a)  Fondatori – coloro che hanno dato vita all'associazione;

b)  Ordinari – coloro che ne fanno richiesta a domanda e s'impegnano a versare la quota associativa annuale;

c) Sostenitori – coloro (anche persone giuridiche, enti privati e pubblici, associazioni a vario titolo) che intendono sostenere economicamente o con elargizioni a qualunque titolo l'Associazione;

d)  Onorari – coloro che per particolari meriti riconosciuti dal C.D. danno lustro all'Associazione.

I soci di cui ai punti “a” , “b” e “c” godono del diritto di votazione (se in regola con il versamento della quota sociale) e di eleggibilità nel C.D.

Possono essere candidati ed eletti al C.D. I soci che abbiano maturato un'anzianità di 24 mesi.

 

Articolo 8 – Intrasmissibilità delle quote o contributo associativo

La quota associativa o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte e, comunque, non è rivalutabile.

 

Articolo 9 – Mezzi finanziari

L’associazione trae i mezzi necessari allo svolgimento della propria attività da :

  • le quote associative versate dai soci;
  • i proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi;
  • i contributi liberi offerti tanto dai Soci quanto da terzi, anche in sede testamentaria;
  • i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da enti pubblici e privati;

Il   C. D.   provvede   alla   destinazione   ed   utilizzo   dei mezzi finanziari per la  realizzazione dello scopo sociale.

 

Articolo 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone della firma per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ove autorizzati. Il Presidente è nominato, a maggioranza dei soci, dall'Assemblea dei Soci; dura in carica per tutto il quadriennio olimpico fino all’approvazione del Bilancio dell’ultimo esercizio in carica ed è rieleggibile.

Nella prima riunione del C. D. propone la nomina del Vice Presidente.

In caso di temporaneo impedimento, previa delibera del Consiglio Direttivo, viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell’associazione, dal Vice Presidente o in mancanza dal consigliere più anziano in età.

Il Presidente può delegare il segretario per la firma della corrispondenza ordinaria.

 

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

Il C. D. è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette  membri (compreso il Presidente dell'Associazione), nominati per un periodo di 4 esercizi, fino all’approvazione del Bilancio dell’ultimo esercizio in carica e sono rieleggibili.  Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione, sino alla successiva Assemblea dei Soci; la scadenza del relativo mandato coinciderà con la scadenza del mandato del Consigliere sostituito ovvero al termine del quadriennio olimpico.

Possono essere candidati ed eletti al C.D.  I soci che abbiano maturato un'anzianità di 24 mesi.

Il C. D. si riunisce normalmente una volta a trimestre su convocazione del Presidente, ma può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due terzi del C. D. con indicazione degli argomenti da trattare, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrata almeno cinque giorni prima.

Per la validità delle riunioni è richiesta almeno la presenza della metà dei Consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano in età. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario.

Non possono partecipare alle votazione del C. D. i membri nei quali è ravvisabile un interesse diretto o indiretto alle iniziative, ai contratti ed ad ogni altro tipo di attività dell’associazione che si trovi in concorrenza con le attività svolte da esse stessi.

 

Articolo 12 – Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

Il C.D. :

  • elegge fra i suoi componenti il Vice Presidente su proposta del Presidente  ed incarica il Segretario;
  • redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee programmatiche approvate dall’Assemblea dei soci;
  • predispone i progetti per l’impiego dell’eventuale residuo di bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • formula il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
  • favorisce la partecipazione dei soci all’attività dell’associazione;
  • delibera sugli atti e contratti inerenti l’attività sociale e che riguardano l’amministrazione dell’associazione.

 

Articolo 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi e un supplente, eletti dall’Assemblea ordinaria con mandato di quattro esercizi fino all’approvazione del Bilancio dell’ultimo esercizio in carica; è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori è investito dei più ampi poteri di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione.

Il Collegio redige per il Consiglio Direttivo e per l’Assemblea ordinaria una relazione annuale sul bilancio d’esercizio.

 

Articolo 14 – Gratuità delle cariche

Ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non compete alcun compenso per la carica. Agli esponenti ed ai soci compete, in ogni caso, il rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal C. D. , affrontate per conto dell’Associazione e per fini istituzionali.

 

Articolo 15 – Bilancio

L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il C. D. procede alla formazione del Bilancio d’esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi ed oneri, dalla nota integrativa e da quant’altro previsto dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti.

 

Articolo 16 – Utili o avanzi di gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione vanno impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ fatto, in ogni caso, espressamente divieto di distribuire anche in modo indiretto gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione a Soci, promotori o altri soggetti partecipanti all’attività o alla conduzione dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L’impiego di utili o gli avanzi di gestione vanno impiegati obbligatoriamente.

 

Articolo 17 – Scioglimento dell’associazione

In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell’associazione o scopi affini o ai fini di pubblica utilità, secondo le procedure previste dalla disciplina vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

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